Della Dott.sa Sonia Rosini
... ed il diritto d'autore per le fotografie digitali?
La "digitalizzazione", consente una divulgazione illimitata ed incontrollata di opere, il facile e veloce trasferimento da un soggetto all’altro con una notevole riduzione dei costi per tali operazioni rispetto alla fotografia “tradizionale” bensì, tale facilità rende incerta la provenienza e la paternità delle opere medesime.
La legge 22 aprile 1941 n.633, sulla “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, aggiornata dal D.P.R. 19/79 e, recentemente, dal D.lgs. 154/97, tutela le fotografie digitali così come le fotografie analogiche.
L’art. 87 della suddetta normativa considera,
“... fotografie, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo”.
L’art.2, include nella protezione del diritto d’autore:
……. 7. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia ………”.
Dal termine “processo analogo” possiamo estendere la tutela anche alle fotografie digitali.
La legge sul diritto d’autore, i provvedimenti legislativi, le Direttive Comunitarie che sono stati promulgati ad oggi, hanno solo in parte cercato di dare delle risposte ai quesiti proposti dallo sviluppo tecnologico.
Tra le normative internazionali per la tutela delle opere digitali, vi sono:
Dal rapido excursus sulle normative, nazionali ed internazionali, attualmente in vigore, si rileva come agli ordinamenti sia pervenuta la cognizione dei cambiamenti imposti dall’arrivo del digitale nel diritto d’autore.
Con la digitalizzazione, le copying technologies hanno raggiunto la perfezione: un'opera viene riprodotta digitalmente a basso costo e in un numero di copie illimitato, assicurando le stesse qualità dell’originale.
Un’unica copia non autorizzata può distruggere il mercato dell’opera originale facendo nascere una moltitudine di riproduzioni illecite esattamente sostituibili all'originale.
Molto importante ai fini della tutela dei diritti d’autore per le immagini diffuse su internet è l’articolo 90 della L. 633/41:
“Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore”.
La Suprema Corte di Cassazione sentenzia che, nell’ipotesi in cui, tra fotografo e cessionario, venga concordata la cessione dei diritti d’autore su di un'opera fotografica, ed il cessionario provveda alla pubblicazione della fotografia che successivamente viene riprodotta da terzi, il diritto ad un equo compenso spetta al fotografo solo se, sull'esemplare della fotografia riprodotta, risulta espressamente indicato il suo nome, ovvero se, in assenza di tale indicazione, egli fornisca la prova della malafede del riproduttore, dimostrando che costui era, comunque, a conoscenza della provenienza dell'opera medesima.(cfr. Cassazione civile , sez. III, 18 marzo 2005, n. 5969).
Inoltre l’art. 91 della L. 633/41, riporta altri casi in cui la riproduzione è lecita:
“la riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.(Regolamento sulla Determinazione delle tariffe per le riproduzioni di fotografie in antologie scolastiche, previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 1963).
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso”.
Ai sensi dell’art. 92, citata normativa,
“il diritto esclusivo sulle fotografie “semplici”, qualificatesi tali quelle in cui manca la connotazione artistica, dura 20 anni dalla produzione della fotografia”. Diversamente, per le “opere fotografiche”, che godono della protezione più elevata, fino a 70 anni successivi alla morte dell’autore, come previsto per tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo.
In ogni caso le riproduzioni illecite di immagini digitali stanno crescendo, ed è per questo che il D.lgs. 68/2003, ha inserito l’art. 102 quater, il quale così recita:
”I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all' art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione”.
Pertanto, la possibilità di garantire all’autore di una fotografia digitale il diritto alla paternità dell’opera, diritto che nella fotografia analogica si concretizza con l’apposizione della firma, viene fornito da alcuni sistemi di protezione digitale.
Nella maggior parte dei formati di file, quali il pdf, tiff, jpg…. è possibile inserire dei commenti testuali nelle infofile, delle informazioni, quali il nome dell’autore, l’indicazione del copyright, l’indirizzo web e le note sull’immagine.
Tale metodo non consente una protezione della fotografia dalla duplicazione, bensì permette il palesarsi del simbolo del copyright.
Non esistono, al momento sistemi di protezione sicuri, l’applicazione di marchi elettronici non risolve il problema.
Il digital watermarking, è un procedimento che inserisce un segno distintivo il quale identifica l’autore dell’opera fotografica, attraverso l’inserimento di una filigrana digitale, che può essere visibile o invisibile.
Quella visibile, ha lo scopo di scoraggiare l’abusiva duplicazione, mentre quella invisibile tende a scoprire gli illeciti.
Tale sistema nasce proprio per evitare che contenuti digitali, protetti da diritto d’autore, circolino in totale violazione del medesimo.
I bit che, compongono il watermark, possono riferire il mezzo e la data del passaggio dall’autore all’acquirente, senza che tali informazioni risultino visibili o eliminabili.
Il digimarc (detto anche picture marc), è un procedimento di modifica dei pixel dell’immagine fotografica che agisce sui contorni di maggior contrasto, imprimendo un codice su tutta l’estensione del fotogramma, per consentire il riconoscimento dell’immagine a fronte di qualsiasi alterazione, (foto tagliata, alterata o compressa).
E’ del tutto evidente però che per chiunque conosca le potenzialità delle tecnologie digitali, che le normative sopra citate con i relativi rimedi repressivi, non bastano a raggiungere un idoneo livello di protezione delle opere dell’ingegno.
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